LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente —
contro
D.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n. 62, presso l’avv. Fioravante Carletti, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Enrico Allegro, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 71/29/07, depositata il 17 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 71/29/07, depositata il 17 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento con cui era stato rettificato, con metodo sintetico, il reddito di D.R. relativamente all’anno 1998.
La contribuente resiste con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione in ordine al fatto controverso relativo alla tempestivita’ del deposito, da parte della contribuente, della documentazione richiestale in sede amministrativa, appare manifestamente infondato, poiche’ la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata delle ragioni in base alle quali il giudice a quo ha ritenuto raggiunta la prova di detto tempestivo deposito, accertamento di fatto che, pertanto, si sottrae al sindacato di questa Corte.
3. Appare, invece, manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale si denuncia di nuovo il difetto di motivazione circa la prova della provenienza della provvista utilizzata dalla contribuente per far fronte agli acquisti accertati.
Il giudice d’appello si limita, infatti, a rilevare che la documentazione non presenta “ricostruzioni posteriori ai tempi di notifica sia del questionario, sia dell’accertamento, che i movimenti bancari, pur essendo prodotti in fotocopia, recano comunque il timbro della banca e la sigla dell’impiegato addetto e che il beneficiario di un trasferimento azionario, apparentemente estraneo, e’ in realta’ un procuratore della D.: nulla afferma, tuttavia, in ordine al contenuto sostanziale della documentazione, con la conseguenza che l’affermazione conclusiva, secondo cui la disponibilita’ economica della Sig.ra D.R., nonche’ il possesso delle due autovetture dipendevano per l’anno 1998 esclusivamente dalla liberalita’ della madre, si rivela sfornita di adeguata motivazione.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza del secondo motivo e manifesta infondatezza del primo.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
PQM
LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010