LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gottardo Sergio e dall’avv. Ettore Paparazzo, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Roma in via Crescenzio n. 25;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 5/19/06, depositata l’8 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2009 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“ C.A., medico convenzionato con il Ssn, propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 5/19/06, depositata l’8 marzo 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Bassano del Grappa, ha negato al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo, con il quale si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, ed in particolare del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e 3, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.
Il motivo e’ inammissibile in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, esso non viene corredato dal quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..
Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto inammissibile”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto enunciato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010