Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3669 del 16/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2007 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 24.9.07, depositata il 19/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:”La C.T.R. dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bologna nei confronti di M.G. affermando il diritto al rimborso dell’IRAP per gli anni 1998/2000.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato ricorso per Cassazione non notificato ed atto di rinuncia al ricorso.

Va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per tardiva notifica e non l’estinzione perche’: in tema di giudizio di cassazione, nel caso di inammissibilita’ del ricorso, non sussistendo le condizioni necessarie per l’esercizio del relativo diritto processuale, non e’ configurabile la rinunzia ad esso, sicche’, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso medesimo”. Cass. 3522/08.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso. Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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