Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3710 del 17/02/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., elett.te dom.to in Roma via di Trasone 12 presso l’avv. Ciriaco Forgione, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/5/03, depositata il 12 marzo 2003, della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/1/10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa rinnovazione delle notifiche dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO

Considerato che nell’udienza del 14.5.2008 questa Corte, ritenuto che nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze non era stato notificato il ricorso per cassazione, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo Ministero entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell’ordinanza e rinviava a nuovo ruolo;

considerato che parte ricorrente nel termine a tal fine concesso non ha provveduto a quanto disposto;

considerato che “quando il giudice, anche in sede di legittimità, abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non via abbia provveduto, non è consentita l’assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poichè tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c. (Cass.637/07);

tutto ciò premesso, ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472