LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ASSIST s.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri n. 5, presso l’Avv. Coglitore Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Daniele Lucchetti, come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. con domicilio eletto in Roma, viale Tiziano n. 108, presso l’Avv. Tablo’ Simone, rappresentata e difesa dall’Avv. Zolezzi Sergio, come da procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 23/46/06 depositata il 29 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Assist s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, riformando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicita’ relativa all’anno 2002.
Resiste la concessionaria con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va affermata l’inammissibilita’ di entrambi i motivi di ricorso.
Detti motivi, invero, per quanto fondati su violazione di legge (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 il primo, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 il secondo) non sono corredati dal prescritto quesito di diritto, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Ugualmente inammissibili sono le contestuali censure attinenti alla motivazione, sia perche’ non chiaramente esplicitate, sia perche’ dal tenore dei motivi risultano attenere alla motivazione in diritto mentre eventuali carenze motivazionali possono essere dedotte solo con riferimento ad un fatto (art. 360 c.p.c.) che, peraltro, deve essere chiaramente indicato (art. 366 bis c.p.c.).
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della ICA Imposte Comunali Affini s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della ICA s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010