Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3767 del 17/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PUBBLITALIA s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Via Circonvallazione Clodia n. 5, presso l’Avv. SCIARPA Nicolino che la rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 40/9/06 depositata il 24 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Pubblitalia s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento pubblicità relativo all’anno 2001. L’intimata Amministrazione comunale non ha svolto difese. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura è manifestamente infondata. Premesso che il fatto controverso è costituito dall’esistenza, negata dalla Commissione e affermata dalla contribuente, di concessioni e ricevute di pagamento per alcuni dei mezzi pubblicitari oggetto di accertamento, la dedotta carenza di motivazione non sussiste: il giudice del merito ha ritenuto infatti che le concessioni che la ricorrente assume rilasciate e pagate si riferissero ad altri mezzi pubblicitari, anch’essi oggetto di avvisi di accertamento, annullati in via di autotutela, proprio per l’esistenza di dette regolari concessioni:

tale argomento sfugge alla critica sotto il profilo della logica e della congruità.

Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., basato sull’assunto che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato i principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova attribuendo alla contribuente quello di dimostrare la sua estraneità a due impianti oggetto di contestazione.

La censura è infondata. Della pretesa inversione dell’onere della prova non è invero traccia sicura nella motivazione dell’impugnata decisione dove si legge unicamente che non è provata l’estraneità della società agli impianti stessi, affermazione che può essere intesa anche come constatazione della inidoneità degli elementi portati dalla contribuente a contrastare quelli desumibili dai verbali di accertamento violazione. Detta motivazione può essere al più censurata come insufficiente ma un’espressa e rituale censura in tal senso non è stata proposta, tale non potendo essere considerata quella inammissibilmente contenuta nel motivo attinente alla violazione di legge. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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