Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.3802 del 17/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24703/2008 proposto da:

GRAFICA STUDIO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. (c.f. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l’avvocato MATTINA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARELLI FELICE, GJOMARKAJ ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BAGHERIA (c.f. *****), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso l’avvocato MAGGIULLI MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSALACQUA EUGENIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 736/2 007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. MATTINA, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato E. PASSALACQUA che ha chiesto il rigetto del ricorso o l’inammissibilità in subordine;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 26.07.1991, la Cooperativa a r.l. Grafica Studio, conveniva in giudizio il Comune di Bagheria, chiedendone la condanna al pagamento di somma, a titolo di interessi convenzionali, maturati per il ritardo nel pagamento di fornitura di materiale cartaceo e cancelleria oggetto di appalto tra le parti, nonchè al risarcimento dei danni per la violazione della clausola di esclusiva, contenuta nel contratto.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune di Bagheria chiedeva il rigetto di entrambe le domande.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 3/8 – 18/9/2004, condannava il Comune di Bagheria al pagamento di somma per i due titoli suindicati.

Con atto di appello notificato il 31.10.2005, il Comune di Bagheria impugnava la predetta sentenza, chiedendo respingersi ogni domanda nei suoi confronti. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Grafica Studio chiedeva rigettarsi l’appello ed in via incidentale riformarsi la sentenza in ordine al quantum ad essa dovuto.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 22/6 – 16/7/2 007, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava ogni domanda proposta dalla Grafica Studio.

Ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, la Grafica Studio.

Resiste, con controricorso, il Comune di Bagheria.

La Grafica Studio ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nel primo quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ancora vigente per i rapporti pregressi, il ricorrente chiede a questa Corte di precisare se il giudice di secondo grado abbia errato nel disapplicare i criteri di cui all’art. 1362 c.c. e ss., disattendendo le intenzioni dei contraenti ed il loro comportamento, e nel ritenere necessaria una prova su fatto già pacifico tra le parti. Nel secondo, il ricorrente invita questa Corte a precisare se il giudice abbia erroneamente applicato l’art. 1425 c.c., comma 1, con l’annullamento della clausola di esclusiva, ritenendo “incapace” a contrarre su questa clausola il Sindaco del Comune di Bagheria e disattendendo il giudicato intervenuto tra le parti in sede amministrativa.

I motivi sono del tutto inadeguati per le medesime ragioni: i quesiti costituiscono infatti una mera sollecitazione a decidere, riassumendo i termini della domanda, senza indicazione delle questioni, che permetterebbero al giudice di formulare precise regole di diritto (tra le altre Cass. S.U. n. 28536 del 2008).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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