LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 267, presso l’avv. Carnevali Riccardo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 38, n. 241/38/05 del 20 dicembre 2005, depositata il 24 marzo 2006, notificata il 3 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Riccardo Carnevali per il controricorrente;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta ritenuta parzialmente fondata in primo grado e integralmente accolta in appello;
Letto il controricorso;
Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, art. 2082 c.c., nonchè vizio di motivazione il relazione alla ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto il quesito formulato in relazione al primo motivo è astratto e non attinente alla fattispecie dedotta in giudizio, chiedendosi se l’IRAP sia dovuta da chiunque eserciti un’arte o professione o sia necessaria un’organizzazione più complessa tale da acquisire una propria autonomia rispetto all’attività personale.
Inoltre, con riferimento al secondo motivo manca la chiara indicazione del fatto controverso. Ritenuto che, pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio di diritto enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010