Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3839 del 18/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Studio Legale Tributario prof. avv. S.C. – avv. P.E., in persona degli associati prof. avv. S.C. e avv. P.E., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti Parioli 48, presso l’avv. prof.

Marini Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 12, n. 9/12/06 del 27 febbraio 2006, depositata il 3 marzo 2006, notificata il 25 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta ritenuta parzialmente fondata in primo grado e integralmente accolta in appello;

Letto il controricorso;

Visto che il ricorso poggia su cinque motivi con i quali si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge con riferimento sia al concetto di autorganizzazione, sia in ordine alla compatibilità dell’imposta con la Direttiva Comunitaria, sia in ordine al valore assorbente del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 (primo, secondo, quarto e quinto motivo) nonchè per vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’autonoma organizzazione;

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto i quesiti di diritto formulati in ordine al primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso sono astratti, mentre rispetto al terzo motivo manca la chiara indicazione del fatto controverso;

Ritenuto che, pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio di diritto enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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