Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3847 del 18/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 28, presso l’avv. Cara Mario, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Gest Line S.p.A., Concessionario per la riscossione della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 7, n. 26/07/07 del 25 gennaio 2007, depositata il 7 giugno 2007, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Botta Raffaele;

Udito l’avv. Mario Cara per il controricorrente.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli;

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa all’impugnazione di tre cartelle esattoriali emesse D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ritenute tardivamente notificate, impugna la sentenza de qua per vizio di motivazione;

Letto il controricorso;

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto non contiene la specifica indicazione del fatto controverso in ordine al quale si sarebbe radicato il denunciato vizio di motivazione ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (v. Cass. S.U. 16528 del 2008);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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