Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3872 del 18/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso l’avv. Pafundi Gabriele che, unitamente all’avv. Maria Paola Pessagno, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.B., in proprio e nella qualità di socio e di legale rappresentante della cessata Dagnino Agostino di Dagnino G.B. & C. s.n.c. (anche quale incorporante della s.n.c.

Emilio Mozzino figlio di Sardi & C), elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri 5, presso l’avv. Coglitore Emanuele, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (Genova), Sez. 15, n. 57/15/06 del 10 maggio 2006, depositata il 7 giugno 2006, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Emanuele Coglitore per la società controricorrente;

Preso atto che il P.G., non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’applicabilità della TOSAP per un posteggio in un mercato ortofrutticolo al coperto;

Visto che il ricorso poggia su 2 motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39;

2) violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1175 del 1931, art. 192, e vizio di motivazione; Letto il controricorso;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato: a) quanto al primo motivo sulla base del principio espresso da questa Sezione della Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 (a mente della quale il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) attiene ai rapporti tra giurisdizione tributaria e ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, e pone una deroga – in ipotesi predeterminate – al criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, incidenter tantum, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda. Ne consegue che il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di questioni (diverse da quelle correlate a presentazione di querela di falso, ovvero concernenti lo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) ravvisate pregiudiziali, da intendersi devolute, di norma, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario dare, comunque, corso alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, incidenter tantum, delle questioni in argomento” (Cass. n, 11140 del 2005); b) quanto al secondo motivo sulla base del principio espresso da questa Sezione della Corte secondo cui: “In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 in una occupazione che comporti la sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all’uso generalizzato, con la conseguenza che – al pari della previgente normativa di cui al R.D. n. 1175 del 1931, art. 192 le occupazioni effettuate all’interno di fabbricati restano escluse dal pagamento della tassa, senza che assuma rilievo, in contrario, la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 63, che si limita a stabilire la compatibilità tra il tributo in esame e il pagamento di un canone concessorio (fattispecie relativa ad un magazzino gestito, dietro pagamento di un canone concessorio, all’interno di un fabbricato comunale adibito a mercato ortofrutticolo)” (Cass. n. 21215 del 2004); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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