LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.F. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UNIONE SOVIETICA 8, presso lo studio dell’avvocato CERCHIARA Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE BENEDITTIS MICHELE, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 294/2008 della CORTE CONTI – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso con quale il M., attraverso quattro motivi, impugna la sentenza del 24.9.2008 con la quale la Corte dei Conti in grado d’appello l’ha condannato al pagamento di una somma di danaro a titolo di danno erariale;
letto il controricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato;
letta la relazione del consigliere relatore ex art. 380 bis c.p.c., che propone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
rilevato che le sentenze della Corte dei Conti possono essere impugnate per cassazione per i soli motivi attinenti alla giurisdizione, mentre, nella specie, i motivi svolti neppure lambiscono il tema della giurisdizione, ma rivolgono censure sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010