Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3995 del 19/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1405-2005 proposto da:

AEROTERMICA ARREDOBAGNO DI BINDI & DONATI SNC *****, in persona del Presidente e legale rappresentante B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CITI LEOPOLDO;

– ricorrente –

contro

B.N. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIANI FABRIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2004 del TRIBUNALE di PISA SEDE DISTACCATA di PONTEDERA, depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni il quale chiede che la Suprema Corte, decidendo in camera di consiglio con ordinanza sul ricorso in epigrafe indicato, annulli la sentenza impugnata e statuisca la competenza del Tribunale di Pisa, sezione di Pontedera, sul secondo giudizio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

considerato che nel marzo del 2002, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa Vittori, B.N., conveniva di fronte al tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli – la Aerotermica arredo bagno snc, sia per essere manlevata delle somme eventualmente ritenuta tenuta a corrispondere alla Vittori, sia per ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la suddetta snc ed anche la restituzione della somma corrisposta a fronte della fattura n. *****;

che nel maggio dello stesso anno, l’Aerotermica otteneva dal tribunale di Pisa – Sezione di Pontedera – decreto ingiuntivo per il pagamento di varie fatture da parte della B., che proponeva opposizione, eccependo tra l’altro il rapporto di continenza con la causa pendente di fronte al tribunale di Firenze e reiterando in via riconvenzionale le stesse domande proposte in quella sede in via principale; che con sentenza in data 2.12.2004, il tribunale di Pisa, ritenuta la eccepita continenza, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e disponeva, con separata ordinanza, la riassunzione della causa davanti al tribunale di Firenze – Sezione di Empoli;

che avverso tale decisione, con atto tempestivamente e ritualmente notificato, Aerotermica ha proposto regolamento di competenza sulla base di un solo motivo, sostenendo che i rapporti sostanziali azionati nei due giudizi erano diversi;

che la B. ha depositato nei termini memoria difensiva;

ritenuto che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla B. relativa alla mancata impugnazione anche dell’ordinanza separata, cui la sentenza impugnata rinvia, non può trovare accoglimento, in ragione del fatto che la stessa ha carattere del tutto accessorio rispetto alla decisione adottata, atteso che contiene soltanto il termine entro cui procedere alla riassunzione;

che, come emerge dalla sentenza impugnata, il primo giudizio aveva per oggetto soltanto la fornitura di cui alla fattura n. *****, mentre il successivo giudizio monitorio era stato originato da altre fatture e forniture, diverse dalla prima e ad essa posteriori;

che, allo stato, e in applicazione quindi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, non emerge ragione per ritenere che tali forniture siano tra loro di fatto o giuridicamente collegate, ovvero che le stesse rappresentino episodi di un’unica prestazione; che, riassuntivamente e conclusivamente,la circostanza secondo cui nel secondo giudizio l’opponente B., in luogo di opporre direttamente la risoluzione dei contratti di fornitura per cui era stata azionata la tutela monitoria abbia reiterato in via riconvenzionale le domande, inerenti a fornitura non oggetto del decreto ingiuntivo, proposte in via principale nel giudizio preveniente, non smentisce ma avalla addirittura l’autonomia delle singole forniture; tanto, per altro verso, appare piuttosto ascrivibile al fenomeno decritto nell’art. 39 c.p.c., comma 1 che non è peraltro oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 15.4.2004, n 7144, secondo cui mentre la litispendenza presuppone che tra due o più cause vi sia identità non soltanto dal punto di vista dei soggetti, ma anche del petitum e della causa petendi, la continenza ricorre in presenza di cause caratterizzate da identità di “personale ” e di titolo e da una differenza solo quantitativa dell’oggetto o anche per l’esistenza tra le stesse di un rapporto di interdipendenza; d’altra parte, per dar luogo alla competenza per connessione non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza tra due cause pendenti tra giudici diversi,, ma è necessario che ricorra uno dei rapporti previsti dall’art. 31 e ss.

c.p.c.);

che conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, con declaratoria di competenza in relazione al secondo giudizio, del tribunale di Pisa – Sezione di Pontedera, il quale provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione, con termine di tre mesi per la riassunzione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Pisa – Sezione di Pontedera, anche per le spese e assegna il termine di mesi tre per la riassunzione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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