Codice Procedura Civile > Articolo 39 - Litispendenza e continenza di cause

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Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5340 del 18/02/2022

Ove la stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto, a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, a dichiarare la litispendenza anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.

In una situazione di continenza di cause, ove una di esse sia pendente in appello e l’altra in primo grado, non può realizzarsi, per il diverso grado in cui risultano trovarsi, la rimessione della seconda controversia al giudice dell’impugnazione della decisione sulla prima, come avrebbe imposto l’art. 39 c.p.c., comma 2, per cui l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza dev’essere, in tal caso, assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.

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