LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14621-2009 proposto da:
S.M. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato ZANELLO ANDREA, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
per revocazione della sentenza n. 23736/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
preso atto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“1. Con ricorso notificato il 21 maggio 2007 il dottor S. M., presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, ricorreva a queste Sezioni Unite per impugnare la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura depositata il 12 marzo 2007 con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare dell’ammonimento in relazione alla contestata violazione del R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18.
2. Con sentenza depositata il 16 novembre 2007 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto, alla stregua dell’art. 366 bis c.p.c., ritenuto applicabile ratione temporis.
3. Contro questa sentenza il S. propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. deducendo che la pronuncia di inammissibilità sia scaturita dalla erronea supposizione che tutti i motivi di ricorso riguardassero violazioni di legge e fossero, quindi, soggetti all’onere di enunciazione del quesito, mentre, in realtà, si erano dedotti anche vizi di motivazione, sottratti al medesimo onere. Il Ministero della Giustizia non si è costituito.
4. Il ricorso appare inammissibile in quanto presentato per la notifica il 18 giugno 2009, ben oltre il termine di un anno, previsto dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1, dalla data di pubblicazione della sentenza, 16 novembre 2007.
5. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”;
ritenuto che il Collegio condivide e ribadisce le considerazioni del relatore;
considerato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e che non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva del Ministero.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010