LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15990/2008 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PITIDE 11 (Casal Palocco), presso lo studio dell’avvocato SALINERI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato TERRACCIANO Francesco, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO presso la PREFETTURA DI CALTANISSETTA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 174/2008 del GIUDICE DI PACE di GELA, depositata il 25/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b) – dell’u.c., dell’art. 23 Legge cit..
Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010