Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.43 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SAN SISTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, presso l’avv. Marco Santaroni, rappresentata e difesa dall’avv. Bellingacci Marco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 18/06/07, depositata il 10 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Fabrizio Imbardelli (per delega) per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio, il quale ha dichiarato di condividere la relazione ex art. 380 bis c.p.c..

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La San Sisto s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 18/06/07, depositala il 10 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti della stessa a seguito della revoca delle agevolazioni previste, in tema di imposta di registro, dalla L. n. 984 del 1977 per le società forestali.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il ricorso appare inammissibile, poichè l’unico motivo è del tutto privo dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., (quesito di diritto per la denunciata violazione di legge, conclusivo momento di sintesi per la censura motivazionale peraltro, quest’ultima, solo enunciata nella rubrica del motivo, ma non sviluppata).

Il ricorso, pertanto, può essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicala al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Agenzia delle entrate, contrariamente a quanto affermato – per mero errore materiale – nella relazione, ha resistito con controricorso);

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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