LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato TESTA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROGETTO AMBIENTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio degli avvocati PALETTA ANGELO e PALETTA ALESSANDRO, che la rappresentano e difendono, giusta procura ad litem a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3643/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’8/5/07, depositata il 21/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;
udito per il ricorrente l’Avvocato Testa Antonio che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per l’ammissibilita’; in subordine chiede la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la Corte di appello di Roma, con pronuncia depositata il 21 settembre 2007, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Latina aveva rigettato l’impugnativa proposta da S.P. avverso il licenziamento intimatogli per motivi disciplinari dalla s.p.a. Progetto Ambiente, alle dipendenze della quale lavorava, con lettera dell’11 aprile 2002;
che nel giudicare infondato l’appello del lavoratore, il giudice del gravame ha ritenuto il provvedimento espulsivo adottato dall’azienda pienamente giustificato e proporzionato rispetto al grave episodio di cui lo S. si era reso protagonista (a seguito dell’incidente stradale da lui causato mentre procedeva alla guida del camion aziendale, utilizzato per raccogliere e compattare i rifiuti, in evidente stato di agitazione aveva avuto un violento alterco con la conducente del veicolo danneggiato, da lui colpita con due schiaffi per impedirle di chiamare i Carabinieri);
che per la cassazione della sentenza il ricorrente ha proposto ricorso con quattro motivi, cui la Progetto Ambiente s.p.a. ha resistito con controricorso;
che trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;
che, come gia’ sottolineato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata ai difensori delle parti e comunicata al Procuratore Generale, nessuno dei quattro motivi, in ciascuno dei quali si denuncia vizio di motivazione, adempie alla prescrizione dettata dall’art. 366 bis c.p.c., allorche’ sia denunciato un vizio riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5;
che manca quindi la chiara indicazione del fatto controverso con la successiva sintesi dei rilievi attraverso la quale poter cogliere la fondatezza della censura (Cass. sez. unite 18 giugno 2008 n. 16528), neppure potendo dette indicazioni essere desunte dalla esposizione del motivo di ricorso, secondo quanto piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, Cass. 7 novembre 2007 n. 23153, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556);
che pertanto si deve concludere per la inammissibilita’ del ricorso;
che in applicazione del criterio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dello S..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della societa’ resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00= per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010