Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4351 del 23/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TECH TEAM SRL, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAVATELLI CAMILLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio dell’avvocato MARTIGNONI ROSSANA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARGHERITIS AUGUSTO, PAOLO TUNTAR, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO dell’8/4/08, depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che la TECH TEAM s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 10 aprile 2008 della Corte di appello di Torino, confermativa di quella di primo grado, la quale aveva dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento intimato da quella societa’ al dipendente S.M.;

che la ricorrente, nelle more, e’ stata dichiarata fallita e che il fallimento ha depositato nella Cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al giudizio, sottoscritta anche dai difensori del fallimento;

che alla rinuncia ha prestato adesione l’intimato S.M., il quale unitamente al proprio difensore l’ha sottoscritta;

che va dichiarata l’estinzione del giudizio, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per Cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volonta’ abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilita’ dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. (Cass. sez. unite 16 luglio 2008 n. 19514);

che le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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