LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1178/2009 proposto da:
V.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRUNZI ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9277/2 007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 21/12/07, depositata il 02/01/2008;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, rigettava al domanda proposta da V.G.A., di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.
La Corte, esaminata e valutata la consulenza tecnica espletata in appello, aderiva alle conclusioni della stessa, secondo cui il soggetto, pur affetto da psicosi fobica con insufficienza mentale lieve in sufficiente compenso farmacologico, spondiloartrosi, coxartrosi, gonoartrosi, artrosi dei piedi e bilaterale delle mani con moderato deficit funzionale prensile, ipoacusia bilaterale, non risultava privo dell’autosufficienza e impedito nella deambulazione.
La V. propone ricorso per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.
Il ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, e successive modifiche e insufficienza di motivazione, è qualificabile come manifestamente infondato, oltre che inammissibile sotto il profilo della violazione di norme di diritto, in mancanza del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Quanto al vizio di motivazione, in sostanza il ricorso si limita ad esporre in termini alquanto generici una critica nel merito circa la valutazione della incidenza della patologia psichica e di quella osteo-articolare, e per quanto riguarda la prima, in particolare, riferisce un passo di cui non è chiarito se appartiene alla relazione della prima c.t.u. o di quella svolta in appello, comunque trascurando la precisazione riferita in sentenza che la patologia era in sufficiente compenso farmacologico.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010