LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
L.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Pisistrato 11; presso l’avv. Romoli Gianni, che, unitamente all’avv. Giovanni Solimeno, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 16, n. 16/16/06 del 20 aprile 2006, depositata il 26 maggio 2006, notificata il 1 agosto 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli;
Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto del presupposto impositivo, accolta in primo e secondo grado;
Letto il controricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto che il ricorso poggia su tre motivi con i quali si denuncia: a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, per non avere il giudice di merito ritenuto assoggettabile a Irap il lavoratore autonomo; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione al concetto di autonoma organizzazione; c) insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio in relazione al presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione e della mancata valutazione di quanto riportato nella dichiarazione presentata dal contribuente; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la astrattezza dei quesiti di diritto formulati nel primo e secondo motivo di ricorso omettendo “l’indicazione sia della regala iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass. S.U. n. 24339 del 2008), e per la mancanza della chiara indicazione del fatto controverso relativamente al terzo motivo; Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010