LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.F., rappresentato e difeso dall’avv. Orlando Antonio, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 15/24/07, depositata il 14 febbraio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2010 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio;
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. F.F. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 15/24/07, depositata il 14 febbraio 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata affermata la legittimita’ della cartella di pagamento notificata nel 2003 al contribuente, medico, per IRAP relativa all’anno 1999.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP ed il vizio di motivazione, appare inammissibile, in quanto si conclude con un “quesito” (“per l’applicazione dell’IRAP e’ prevista l’esistenza di un’autonoma organizzazione per la produzione del reddito, non riscontrabile e non evidenziata da alcunche’ nella motivazione della sentenza”) che si rivela sfornito dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., per la sua assoluta genericita’ e carenza di riferibilita’ alla fattispecie concreta.
3. Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia nuovamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata “per avere il giudice non valutato (e non rigettato) le opposizioni del ricorrente alle eccezioni formulate dall’Ufficio sull’entita’ dei compensi e dei beni strumentali dichiarati dallo stesso per l’anno in esame”, appare inammissibile per genericita’ e comunque manifestamente infondato, poiche’ non censura adeguatamente l’accertamento compiuto dal giudice a quo, secondo il quale la sussistenza della struttura organizzativa derivava, oltre che dall’entita’ dei compensi (di per se’ irrilevante a tal fine), dalla circostanza che il contribuente aveva sostenuto costi per circa L. 250.000.000, avvalendosi di beni strumentali per un valore di circa L. 162.000.000.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (precisando che l’importo dei costi, indicato in sentenza in “L. 250.928”, e il valore dei beni strumentali, indicato in “L. 162.577”, sono evidentemente frutto di errori materiali – come si evince dallo stesso ricorso per Cassazione -, dovendosi intendere, rispettivamente, “L. 250.928.000” e “L. 162.577.000”) e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010