Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4745 del 26/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Adda 21;

presso l’avv. Gatto Elena, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 38^, n. 11/38/06 del 14 febbraio 2006, depositata il 6 marzo 2006, notificata il 5 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Elena Gatta per il controricorrente.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli;

Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta ritenuta infondata in primo grado e accolta in appello;

Letto il controricorso, illustrato anche con memoria;

Visto che il ricorso poggia su un motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8;

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in relazione all’astrattezza del quesito di diritto formulato con il quale si chiede tautologicamente di affermare ‘”se, per i soggetti che esercitano arti o professioni, l’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 va intesa come autorganizzazione dell’attività professionale, gestita e svolta direttamente dalla persona fisica che la esercita, senza vincoli di subordinazioni a terzi”; Ritenuto che, pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio di diritto enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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