LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17684-2008 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato BRACCI LUCIANO FILIPPO, che la : rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA (U.O. Tributi) in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO ANGELA, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/2007 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 29.3.07, depositata il 09/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria una relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si dava atto che: “Io CTR del Lazio ha rigettato l’appello di G.G. nei confronti del Comune di Roma confermando avvisi di accertamento per ICI 1999/2003. Ha ritenuto in motivazione che l’attribuzione di rendita all’esito della procedura DOCFA è retroattiva, che la L. n. 342 del 2000, art. 74 prescrive la notifica della rendita al contribuente per la loro efficacia ma non ha escluso la retroattività, che la violazione del termine annuale non comporta la irretroattività della rendita.
Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la G., il Comune si è costituito con controricorso. Si esaminavano quindi i motivi e si proponeva il rigetto.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
che la G. ha depositato memoria nella quale si deduce che la sentenza impugnata è stata revocata con sentenza n. 364/1/08 della CTR del Lazio, che depositava;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità del ricorso per il venir meno dell’interesse ad agire, cfr. Cass. n. 23515/07.
che in ordine alle spese la revocazione della sentenza impugnata è motivo per compensarle.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010