LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27227/2007 proposto da:
D.M.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA Luigi Aldo, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente Pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2557/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 10/01/07, depositato il 16/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” D.M.S.R. chiede, per sei motivi, la cassazione del decreto, emesso il 16 aprile 2007, con cui la Corte d’appello di Roma gli ha liquidato la somma di Euro 2.169,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell’irragionevole protrarsi di un processo iniziato davanti al T.a.r. della Campania il 24 gennaio 2000 e definito con sentenza del 14 ottobre 2005.
Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Osserva:
I sei motivi ruotano, con pedante ripetitività di concetti, intorno a due questioni già enunciate con il primo. Il mancato riconoscemento del chiesto bonus di Euro 2.000,00 e la dichiarazione di irripetibilità delle spese. A queste due statuizioni è rivolta la sequela di violazioni di norme interne e pattizie (non sempre pertinentemente citate) in cui si articola l’atto impugnatorio.
La prima questione è stata correttamente risolta dal giudice a quo con speculare, manifesta infondatezza del ricorso.
Per vero, il bonus non è previsto dalla L. n. 89 del 2001, cui i giudici sono soggetti, quale forma di ristoro aggiuntivo e forfettario del danno non patrimoniale da irragionevole durata. In effetti, in quanto riferito alla natura della controversia, il bonus sembra appartenere a una tecnica liquidatoria, assolutamente discrezionale, del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione in concreto, tuttavia, in base alla norma interna, vengono in rilievo diversi elementi da valutare complessivamente nel rispetto degli standard medi indicati dalla giurisprudenza sovranazionale.
Non sfugge, invece, alle censure mossele la declaratoria di irripetibilità delle spese.
Come noto, la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (cfr. Cass. nn. 264/2006, 12744/2003, 16012/2002).
La corte ha giustificato l’operata compensazione con la mancata costituzione in resistenza dell’amministrazione convenuta, che, peraltro, non avrebbe “dato causa” al giudizio. L’enunciata ragione è al tempo stesso erronea, dacchè il giudizio di equa riparazione è stato “causato” dall’apparato giudiziario dei cui comportamenti risponde per scelta legislativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e illogica poichè la contumacia di chi è stato convenuto in giudizio non può essere di per sè ritenuta giusto motivo di compensazione delle spese affrontate dall’attore.
Ove si condividano i superiori rilievi, sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
2.- Il Collegio – precisato che il decreto impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Napoli (e non di Roma, come indicato nella relazione per mero errore materiale) – reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti sopra precisati.
Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la Corte può procedere direttamente alla liquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari e poste a carico della parte soccombente. Il limitato accoglimento del ricorso, per converso, giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di 2/3, da porre carico dell’Amministrazione per la parte rimanente. Spese distratte.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:
che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Cucinella Luigi Aldo;
che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Cucinella Luigi Aldo antistatario.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010