Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5456 del 05/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1464/2009 proposto da:

T.V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 193/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con atto manoscritto depositato il 19.1.2009 T.V.V., senza il patrocinio di un difensore, propone ricorso per cassazione avverso una imprecisata sentenza della CTR della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso cartella di pagamento IRPEF 1999. Non è stata depositata con il ricorso la sentenza impugnata nè il ricorso è stato notificato. Per queste ragioni deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della improcedibilità del ricorso.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituiti intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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