LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 109/66/07 del 24/9/07.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. L’intimato non si è costituito.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il mezzo è manifestamente fondato.
Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. 10637/07), occorre considerare che nella specie, a fronte di un dispositivo di integrale rigetto dell’appello dell’Ufficio, in motivazione si afferma non solo che l’appello è fondato, ma anche che la domanda di rimborso IRAP è inammissibile per intervenuta decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, relativamente al rimborso dei versamenti effettuati anteriormente al 31/12/98.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale, in via evidentemente subordinata, si deduce il vizio di motivazione contraddittoria”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010