LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30612/2007 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S.
SILVESTRO 13 (GRUPPO ACTIVA), presso lo studio dell’avvocato PALMISANO DANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato PALMISANO Giacinto Giovanni, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.P.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 38968/07 del TRIBUNALE di NAPOLI del 21/11/07, depositata il 22/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.
PREMESSO IN FATTO
che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo su reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ha revocato il provvedimento di reintegra del possesso concesso in prime cure nei confronti del sig. F.P. su domanda della sig.ra C.A.;
che la sig.ra C. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimato non ha resistito;
che il Consigliere relatore, con relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha ipotizzato l’inammissibilità del ricorso sia per difetto del carattere decisorio del provvedimento impugnato, sia, comunque, per difetto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1;
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della ricorrente, i quali non hanno depositato conclusioni o memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile per difetto, in entrambi i suoi motivi, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010