LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.C.F., titolare della ditta Free Time Tour, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ABBATE Filiberto, elettivamente domiciliato in Roma, largo Ignazio Joacometti, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Claudio Ciarrocchi;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma in data 27 maggio 2006.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, conclusioni confermate, in Camera di consiglio, dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.
RITENUTO IN FATTO
Che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio 2006, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da D. C.F., titolare della ditta Free Time Tour, avverso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada elevato in data 8 febbraio 2006 dalla Polizia municipale di Roma;
che per la cassazione di tale ordinanza il D.C. ha proposto ricorso, con atto notificato al Comune di Roma in data 27 dicembre 2006, sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso è soggetto, ratione temporis, alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40;
che al ricorrente sono state notificate le conclusioni del pubblico ministero, ma non, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la relazione in atti del consigliere relatore, recante l’esposizione delle ragioni che giustificano la pronuncia in camera di consigliO;
che, pertanto, devono essere disposte la comunicazione al pubblico ministero e la notificazione all’avvocato del ricorrente della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la comunicazione al pubblico ministero e la notificazione all’avvocato del ricorrente della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010