Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.5709 del 09/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MINA DANILO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar Carlo Federico Tuccari di ROMA del 25/07/2 006 rep. n. 71383;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2 006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/04/2006 R.G.N. 576/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame proposto da T.S. avverso la decisione di primo grado, che ne aveva escluso il diritto di B.V. a percepire dall’INAIL la rendita per malattia professionale, ritenendo carente il nesso causale fra la patologia e l’attivita’ di lavoro.

2. Di tale sentenza il T. domanda la cassazione lamentando, con un unico motivo di impugnazione, illustrato con successiva memoria, che la Corte di merito non abbia disposto la rinnovazione della c.t.u., ai fini della prova del nesso causale. L’INAIL resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, cosi’ come evidenziato dal Consigliere relatore nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poiche’ l’unico motivo non si conclude con il quesito di diritto, previsto dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie essendo impugnata una sentenza depositata il 20 aprile 2006, mentre non viene specificata alcuna indicazione di vizi di motivazione che possano ricondursi all’art. 360 c.p.c., n. 5 richiamato nell’intestazione del motivo (ne’ puo’ supplire, a tali fini, la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, che risponde solo alla funzione di illustrare censure gia’ compiutamente specificate).

2. Le spese devono essere compensate in ragione delle circostanze e della natura della controversia.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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