LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2161/2005 proposto da:
M.A.A.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NEMORENSE 77, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BALDINI MASSIMO, BALDINI GIANNI;
– ricorrente –
e contro
NAVICONTROL SRL, B.M., R.G.;
– intimati –
sul ricorso 4049/2005 proposto da:
B.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRI DAVID;
– ricorrente ricorso incidentale –
e contro
M.A.A.S., R.G. O G., NAVICONTROL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
sul ricorso 4941/2005 proposto da:
NAVICONTROL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PARDINI LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUARDONE ALESSANDRO;
– ricorrente ricorrente incidentale –
contro
B.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRI DAVID;
– controricorrente ricorso incidentale –
e contro
M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1363/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l’Avvocato TAMBURRO Lucio, difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli atti;
udito l’Avvocato DI MEO Stefano, difensore del resistente B., che ha chiesto di riportarsi agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; accoglimento ricorso incidentale B.; assorbito ricorso incidentale NAVICONTROL SRL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1993, la Navicontrol srl conveniva di fronte al tribunale di Lucca B.M. e M.A. assumendo di aver fornito al B. un kit di apparecchiature elettroniche (pilota automatico) per una sua imbarcazione, per un importo di oltre L. otto milioni, Iva esclusa, e di non averne ottenuto il pagamento; aggiungeva che aveva ritirato il materiale M.A., che aveva firmato la bolla con destinazione il cantiere *****.
Si costituiva il B., contestando di essere il destinatario della fornitura e chiarendo di aver affidato la propria imbarcazione al cantiere *****, ove aveva ordinato a R.G., titolare della ditta Marimar, di installare un nuovo pilota automatico; tanto era stato fatto ed egli aveva pagato l’importo parte in contanti e parte con un assegno, avendo anche lasciato al R. la analoga apparecchiatura montata sulla sua barca.
Chiamava in garanzia il R., il quale peraltro rimaneva contumace.
Il M., a sua volta chiariva di essere proprietario del cantiere *****, ove era effettivamente rimessata la barca del B. e di essersi recato presso la sede della Navicontrol per ritirare materiale da lui ordinato e di avere aderito alla richiesta del personale di portare presso il proprio cantiere il materiale asseritamente ordinato dallo stesso B. e ciò per pura cortesia.
L’adito Tribunale, con sentenza del 2001, in esito alla compiuta istruzione, condannava il B. al pagamento del prezzo del pilota automatico e regolava le spese.
B.M. proponeva appello avverso la sentenza suddetta, cui resisteva la Navicontrol, che con appello incidentale chiedeva, in caso di accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione principale, la condanna del M. al pagamento di quanto risultante dovuto alla società; il M. rimaneva contumace e la Corte di appello di Firenze disponeva che la comparsa della Navicontrol fosse notificata al M., cosa che avveniva senza che ne seguisse la costituzione di costui.
Con sentenza in data 21.6/1.10,2004, l’adita Corte condannava il M. al pagamento dell’importo richiesto alla Navicontrol e regolava le spese.
Osservava la Corte gigliata che il M. aveva posto in essere un vero e proprio acquisto, avendo speso il nome del B. senza avere il potere di rappresentarlo;
che appariva presumibile che il predetto B. avesse stipulato un contratto di appalto con il M., di talchè era applicabile l’art. 1638 c.c., cosa questa che comportava l’applicazione della disciplina relativa.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, il M.;
resistono con controricorso ed hanno entrambi proposto ricorso incidentale basato su di un solo motivo, il B., che ha proposto anche controricorso nei confronti della società, e Navicontrol srl.
Sia la ricorrente che il B. hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre ricorsi, il principale ed i due incidentali sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..
Venendo all’esame del ricorso principale, deve rilevarsi che il primo motivo, intestato a violazione degli artt. 293 e 160 c.p.c., non è fondato; alla base di esso sta la asserita inesistenza della notificazione dell’ordinanza della Corte di appello di Firenze con cui si era disposta la comunicazione al contumace M. della comparsa di risposta della Navicontrol.
Con ogni evidenza, la Corte gigliata aveva ritenuto necessario tale adempimento in ragione del fatto che in tale atto si chiedeva, sia pure in subordine, affermarsi la responsabilità dello stesso M. e la di lui condanna al pagamento della somma in contestazione, interpretando la comparsa stessa come una sorta di appello incidentale, peraltro mai qualificato come tale dalla parte.
Orbene, posto che la Navicontrol era risultata completamente vittoriosa in prime cure, non aveva assolutamente l’onere di proporre appello incidentale per riportarsi alla richiesta subordinata già proposta in primo grado, ma solo di reiterare tale richiesta, come ha fatto; non sussisteva pertanto alcun onere di notifica al contumace della comparsa di costituzione in cui si rinnovava la richiesta già avanzata (cfr. Cass. 9.6.2004, n 10966; 27.3.2007, n 7514), cosa questa che rende assolutamente ininfluente tutta la tematica della regolarità o meno di tale notifica ed anche della ritualità o meno della produzione documentale effettuata in questa sede.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
Con il terzo motivo(violazione dell’art. 12 c.p.c.) si lamenta una pretesa ultrapetizione derivata da un asserito mutamento della domanda di Navicontrol nei confronti di esso ricorrente, in quanto si sarebbe ipotizzata una sua responsabilità nell’occorso, mai prospettata in precedenza, sulla cui base si sarebbe pervenuti alla di lui condanna.
Il motivo non ha pregio; l’espressione usata non costituisce che un modo diverso di prospettare la stessa questione e pertanto non costituisce domanda nuova o diversa.
Va ora esaminato il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione degli artt. 1388, 1398 e 1399 c.c., e vizio di motivazione; in relazione a quest’ultimo profilo, il ricorrente lamenta mancato esame delle dichiarazioni rese dalle parti e delle risultanze della prova testimoniale, oltre che della mancata risposta del R. all’interrogatorio formale e la insufficienza assoluta di elementi per pervenire alla ritenuta sussistenza di un contratto di appalto tra il B. e lui stesso.
Il motivo è fondato; in completo dissenso dalla sentenza di prime cure, si ipotizzano, senza concreti elementi di riscontro, nella sentenza impugnata, la conclusione di un contratto di appalto tra il B. ed il M., e la applicabilità della disciplina relativa, in contrasto con le reiterate dichiarazioni dello stesso B., secondo il quale, egli aveva avuto rapporti contrattuali con il R. e solo con questi.
La motivazione appare pertanto totalmente carente, atteso che ha ignorato numerosi elementi di prova senza darne adeguata contezza e ha raggiunto conclusioni non sorrette da valide argomentazioni; tale motivo sotto il profilo indicato va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvedere anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
Con il secondo mezzo, si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione del fatto che pur non avendolo chiesto il B., il M. era stato condannato al pagamento delle spese a suo favore; detto motivo risulta assorbito in ragione dell’accoglimento del quarto, stante che il rinvio comporterà il riesame di tale questione.
Del pari assorbiti risultano i due ricorsi incidentali, atteso che il giudice del rinvio dovrà riesaminare anche le questioni sollevate con essi.
PQM
la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e rigetta il primo ed il terzo; dichiara assorbito il secondo motivo e i ricorsi incidentali; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010