Codice Civile > Articolo 1638 - Espropriazione per pubblico interesse

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Vigente al

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

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