Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6270 del 15/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1210/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI Gianni Emilio, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine dell’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7117/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 26.10.07, depositata il 05/01/2008.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7117/2007 depositata il 5.1.2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. contro M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7878 del 21.4.2004.

Avverso questa decisione Poste Italiane s.p.a., ricorre per cassazione.

M.A. non si è costituita.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello ha ritenuto tardivo l’appello di Poste Italiane, rilevando che la sentenza di primo grado era stata notificata il 13 luglio 2004, mentre il ricorso in appello era stato depositato il 15 aprile 2005, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..

I due motivi dell’odierno ricorso per cassazione di Poste non hanno alcuna attinenza alla decisione impugnata, perchè si occupano del merito della controversia e per nulla della questione processuale decisa dalla Corte di merito.

Ne deriva un difetto di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, che risulta quindi inammissibile.

Nulla per le spese, non essendosi l’intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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