LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24302/2007 proposto da:
R.N., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINATTIERI ELISABETTA, (avviso via fax al n. 0573/23586), giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORIELLI ANNA, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 289/2007 del GIUDICE DI PACE di SESTRI PONENTE del 22/02/07, depositata il 07/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
RILEVATO IN FATTO
R.N. e S.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 7 marzo 2007 emessa dal Giudice di Pace di Sestri Ponente che aveva rigettato l’opposizione dai medesimi proposta avvero sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada Ha resistito l’intimato.
Nominato,ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore, nel depositare la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., riteneva che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.
Il Procuratore Generale rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti,a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa,sono appellabili e non ricorribili per cassazione,se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto).
Le spese della presente fase vanno poste a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti in solido.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010