Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6533 del 17/03/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSULTING INGINEERING INTERNATIONAL GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell’avv. Pioreschi Maurilio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 1^, n. 22, R.G. 12.693/09 depositata il 11.2.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

– che, come da certificazione di Cancelleria, il ricorso per Cassazione proposto dalla societa’ contribuente non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1;

considerato:

– che, pertanto, il ricorso va (prioritariamente: v. Cass. 1104/06) dichiarato improcedibile, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la societa’ contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00 per onorario).

PQM

la Corte: dichiara il ricorso improcedibile; condanna la societa’ ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00 per onorario).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472