Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.6778 del 20/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 124, presso lo studio dell’avvocato LUCA RIPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PEDARRA PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENTOLA TEODOMIRO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, M.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2157/2007 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- M.P. propone due motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza 20 dicembre 2007 n. 2157 del Tribunale di Foggia che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – lo ha condannato in solido con M.V. e con la s.p.a. Milano Assicurazioni a risarcire i danni subiti da C. L., a seguito di un incidente stradale.

Gli intimati, eredi di C.L., hanno depositato controricorso.

La Milano Ass.ni non ha depositato difese.

2. – I motivi di ricorso sono inammissibili a causa dell’omessa formulazione dei quesiti, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., in vigore al tempo in cui il ricorso è stato proposto.

Anche le censure aventi ad oggetto vizi di motivazione debbono contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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