LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 124, presso lo studio dell’avvocato LUCA RIPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PEDARRA PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., C.F., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENTOLA TEODOMIRO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, M.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2157/2007 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 20/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- M.P. propone due motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza 20 dicembre 2007 n. 2157 del Tribunale di Foggia che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – lo ha condannato in solido con M.V. e con la s.p.a. Milano Assicurazioni a risarcire i danni subiti da C. L., a seguito di un incidente stradale.
Gli intimati, eredi di C.L., hanno depositato controricorso.
La Milano Ass.ni non ha depositato difese.
2. – I motivi di ricorso sono inammissibili a causa dell’omessa formulazione dei quesiti, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., in vigore al tempo in cui il ricorso è stato proposto.
Anche le censure aventi ad oggetto vizi di motivazione debbono contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010