Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.6786 del 20/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERRA MAURIZIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.A.G., L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 129/2009 del TRIBUNALE di SASSARI, del 27/1/09, depositata il 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- C.D. propone due motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza n. 129/2009 del Tribunale di Sassari, notificata in data 8 maggio 2009, che confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta contro A. e L.C. e la s.p.a. Axa Ass.ni, a seguito di un incidente stradale occorso il 13.9.2001.

Resiste Axa con controricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione sulla responsabilità per il sinistro, con riferimento alla valutazione della CTU sulle modalità dell’incidente, delle prove testimoniali e della mancata risposta dei convenuti all’interrogatorio formale.

3.- Con il secondo motivo lamenta l’insufficienza della motivazione quanto al mancato riconoscimento del concorso di colpa di cui all’art. 2054 cod. civ..

4.- I due motivi sono inammissibili sotto più di un profilo.

In primo luogo a causa dell’omessa formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., norma in vigore al tempo in cui il ricorso è stato proposto.

Si ricorda che anche le censure aventi ad oggetto vizi di motivazione debbono contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. Un. 1^ ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando, come nel caso in esame, solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). In secondo luogo le censure attengono agli accertamenti in fatto ed alla valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti, accertamenti e valutazioni che spettano esclusivamente al giudice di merito.

Il Tribunale ha ritenuto, con congrua e corretta motivazione, che non sia stato rigorosamente provato neppure il fatto che si sia verificato lo scontro fra i due veicoli, ed il ricorrente mette in discussione il risultato del suddetto accertamento; non evidenzia vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo. Ed è noto che il mero dissenso della parte rispetto al convincimento del giudice non è di per sè sufficiente a giustificare il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; nè vale a dimostrare che il giudice di appello non abbia logicamente motivato.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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