LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12648-2009 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSIO BALDOVINETTI 24, presso lo studio dell’avvocato LO COCO ELEONORA, rappresentato e difeso dall’avvocato RESTUCCIA FRANCESCO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DELEGAZIONE ACI con sede in *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2027/2008 del GIUDICE DI PACE di MESSINA del 4.3.08, depositata il 07/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. D.L. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 7 aprile 2008, con la quale il Giudice di Pace di Messina ha dichiarato la propria incompetenza per materia sulla controversia avente ad oggetto “risoluzione di un contratto di un contratto di compravendita di autovettura” ed il relativo risarcimento del danno, introdotta da esso ricorrente nei confronti della Delegazione ACI Annunziata e nella quale quest’ultima ha chiamato in giudizio D.G.N.M..
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.
p.2. Il ricorso per regolamento di competenza è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile.
Avverso le sentenze sulla competenza del giudice di pace il regolamento di competenza è, infatti, inammissibile, come è stato confermato dalle SS.UU. nell’ordinanza n. 21931 del 2008, che ha invece considerato ammissibile il regolamento contro l’ordinanza di sospensione del giudizio.
La sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione in ordine alla sorte del ricorso, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che riguardo ad esse non sono stati svolti rilievi.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010