Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.7066 del 24/03/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2781-2005 proposto da:

C.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RESTA PIERGIORGIO, RESTA RENATO;

– ricorrente –

contro

D.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNCO DIEGO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7014/2004 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato RESTA Piergiorgio, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BRUNICO Diego, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G. citava in giudizio avanti al GdP di Milano C. R. per sentirlo condannare, ai sensi dell’art. 1519 quater c.c. al pagamento della somma di Euro 983,13. Deduceva l’attore di aver acquistato dal convenuto “quale incaricato della Quality Cars srl” l’auto usata Mazda Mx5 tg. ***** di proprietà di Ca.

M., ma che, subito dopo l’acquisto, aveva potuto riscontrare un difetto nella scatola guida del veicolo, per la riparazione del quale aveva dovuto spendere la somma di Euro 256,87, per il cui rimborso si era inutilmente rivolto prima al proprietario della macchina e poi al convenuto C.. Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, nel contestare ne merito la domanda attrice, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo i requisiti di venditore professionale previsti per la declaratoria di responsabilità del venditore di beni mobili dall’art. 1519 bis c.c., lett. c).

Il giudice adito, con la sentenza n. 7014/2004 depos. in data 29.06.2004, condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 356,87, con gli interessi legali al saldo, oltre al pagamento delle spese processuali, ritenendo sussistere in capo al medesimo la figura di venditore professionale di cui al citato art. 1519 quater c.c..

Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso il C., sulla base di 2 censure; il D. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. c) della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Trattandosi di pronuncia secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, l’esponente denuncia la predetta normativa comunitaria, recepita dall’art. 1519 bis c.c. con riferimento all’insussistenza nella fattispecie della qualifica di venditore professionale . Deduce che esso ricorrente era solo un dipendente della Quality Cars e come tale era privo di una precisa organizzazione finalizzata alla vendita di autoveicoli, non condividendo l’interpretazione delle risultanze istruttorie sul punto espressa dal primo giudice. A tal fine questi aveva preso in esame le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto in sede d’interrogatorio formale; il documento di conferimento dell’incarico di vendita del veicolo e due assegni consegnati allo stesso C. e da lui riscossi per concludere che doveva essere affermata la categoria professionale in parola, con ogni conseguente pronuncia.

La doglianza è priva di ogni fondamento in quanto la denunciata violazione e falsa applicazione delle menzionate norme comunitarie in realtà introduce unicamente questioni di fatto tendenti ad una rivalutazione del merito, come tali insindacabili in questo giudizio di legittimità. In definitiva l’esponente si limita solo a censurare le valutazione del giudice delle emergenze istruttorie in quanto non conforme alle proprie aspettative.

Con il 2^ motivo del ricorso, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. – sostiene che non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali in quanto la domanda attrice era stata accolta solo in parte, mentre entrambe le parti dovevano “… essere ritenute soccombenti e pertanto … la condanna alle spese in capo a solo convenuto, non (poteva) considerarsi corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c.”.

La doglianze è priva di pregio ed anzi di scarsa intelligibilità, dal momento che nella fattispecie non è possibile parlare di “soccombenza reciproca” non risultando che l’attuale ricorrente (convenuto nel giudizio di merito) abbia mai azionato, in via riconvenzionale, una sua domanda nei confronti del D.. Quindi unico soccombente è il C. ed a suo carico il giudice ha correttamente statuito il pagamento delle spese processuali come imposto dal richiamato art. 91 c.p.c..

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472