Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7111 del 24/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura Comunale, rapp.to e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Publilazio s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 123/12/2007 depositata il 28/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Publilazio s.r.l. in Liquidazione contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 187/12/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento nn. ***** e ***** Tosap 1994-1996 e cartella di pagamento Tosap 1996. Il ricorso proposto dal Comune si articola in tre motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32 e 58. Nel richiamare la massima della sentenza di questa Corte 18962/2005, il Comune conclude “è pertanto evidente la piena ritualità delle difese articolate sin dal primo grado dal Comune di Roma”.

La censura è inammissibile stante la mancata trascrizione delle argomentazioni formulate in primo grado ed in grado di appello. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1 e ss., artt. 38 e ss.. La CTR avrebbe rigettato l’appello “prescindendo in loto dai motivi di gravame”, la legittimità degli avvisi di accertamento – risulterebbe – compiutamente confermata dallo stesso legislatore …

“la deliberazione suddetta ha avuto concreta applicazione, in via territoriale nella Del. C.C. n. 289 del 1994”.

La censura è inammissibile sia in quanto priva dell’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, forniti dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente (Cass. 11 aprile 2000, n. 8153), sia in quanto il quesito di diritto risulta formulato in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice.

Con terzo motivo il ricorrente assume la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.c.. La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Inammissibile è altresì la censura relativa alla violazione di legge in quanto priva del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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