Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7474 del 27/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A. e D.V.C., domiciliati in Roma, via Ovidio n. 32 presso l’Avv. Cantillo Oreste che li rappresenta e difende come da procura in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 2, n. 131, depositata il 23 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito l’avv. Oreste Cantillo per i controricorrenti.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro.

Resistono i contribuenti con controricorso.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto:

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di legge.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 23 ottobre 2006 e non è stata notificata per cui il termine per l’impugnazione è scaduto il 10 dicembre 2007 (tenuto conto che i giorni 8 e 9 erano festivi) mentre il ricorso, come risulta dalla data apposta sul modulo di accettazione redatto dall’ufficiale giudiziario, è stata consegnato a tale ufficio solo in data 11 dicembre 2007”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.200, ivi compresi Euro 200 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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