Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7582 del 30/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.O.E., Z.A., M.G., tutti in qualità di eredi di M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1382/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 4.7.08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Lecce riconosceva il diritto di M. F. (già titolare di assegno ordinario di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1), e per esso degli eredi Z.A., M.G., e M.O.E., a pensione di inabilità a decorrere dal primo settembre 2005, poichè i rinnovati accertamenti tecnici avevano evidenziato, nello stesso mese, il superamento della soglia invalidante prescritta per detta prestazione;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso, affermando che la prestazione doveva essere invece riconosciuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo e quindi dal primo ottobre 2005;

Letta la relazione, resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso dell’Inps, sul rilievo che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. 14516/2007), anche per le prestazioni previdenziali la decorrenza va fissata dalla data di insorgenza dello stato invalidante, quando questa si raggiunga nel corso del procedimento giurisdizionale, al pari di quanto è già stato affermato in tema di prestazioni assistenziali (Cass. SU 12270/2004);

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione è condivisibile e che pertanto il ricorso deve essere rigettato, mentre non va provveduto sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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