Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7584 del 30/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., S.N., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato MENGOZZI LORELLA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 482/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 2.10.07, depositata il 14/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Bologna, confermando la statuizione di primo grado, riconosceva a vari lavoratori, tra cui M.G. e S.N., il diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione ad amianto.

Letta la relazione, resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso dell’Inps in cui si lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato il motivo d’appello con cui si deduceva che i due lavoratori non avevano diritto alla richiesta rivalutazione perchè già pensionati di vecchiaia dal primo aprile 1992 e quindi in data anteriore all’entrata in vigore della citata L. n. 257 del 1992;

Ritenuto che detto rilievo appare condivisibile, giacchè non è stato esaminato un motivo d’appello con violazione dell’art. 112 c.p.c., e che la questione della già avvenuta concessione della pensione di vecchiaia, preclusiva del richiesto beneficio, ben poteva essere sollevata in appello in quanto non eccezione in senso stretto rilevabile dalla parte nei termini di cui all’art. 416 c.p.c., ma mera difesa per paralizzare la pretesa dell’assicurato.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Firenze, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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