Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7585 del 30/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato MARTINO DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALOGERO IRENE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 24 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA del 12.2.08, depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., in cui si rileva la inammissibilità del ricorso proposto da G.C. nei confronti dell’Inps, avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 10 marzo 2008, la quale aveva fissato la decorrenza della pensione di anzianità dal primo gennaio 2002, in quanto dalla documentazione depositata risultava che l’assicurata aveva svolto attività lavorativa per tutto l’anno 2001, onde mancava il requisito della cessazione del rapporto di lavoro prescritto per il diritto alla pensione di anzianità.

Rilevato che nella relazione la inammissibilità si ricollega al fatto che, nel ricorso, la enunciazione delle varie censure non viene rapportata ai motivi specifici di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., salvo che la lamentata violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., senza tuttavia procedere alla formulazione del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.;

ritenuto che la relazione, nei cui confronti non sono state mosse contestazioni, è da condividere, per cui il ricorso della G. va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo applicabile, ratione temporis, il D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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