LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5363/2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato RANALLI Abramo, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 62/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 17.1.08, depositata il 28/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
FATTO E DIRITTO
Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., in cui si rileva la manifesta infondatezza del ricorso proposto dall’Inps nei confronti di F.M.A., avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, che aveva riconosciuto il diritto di costei all’assegno ordinario di invalidità dal primo aprile 1994;
Rilevato in particolare che risulta infondata la censura dell’Istituto sulla carenza del requisito contributivo, di cui alla L. n. 222 del 1984, dei tre anni di contribuzione (156 contributi settimanali) nell’ultimo quinquennio anteriore alla domanda amministrativa del 2 marzo 1994, perchè la sentenza impugnata ha tenuto conto del principio di automaticità delle prestazioni, per cui risultano dovuti i contributi per i periodi lavorativi svolti presso la Saber dal 2 marzo 1989 al primo marzo 1994 (secondo la verifica dell’Ispettorato del lavoro), e quindi per un periodo pari a tre anni e dieci mesi (meno un giorno) tenendo conto dei complessivi dieci mesi di pausa estiva; ritenuto che la relazione, nei cui confronti non sono state mosse contestazioni, è da condividere, per cui il ricorso dell’Inps va rigettato e lo stesso va condannato al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in oltre duemila euro per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010