Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7708 del 30/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27880-2008 proposto da:

I.S., I.C. nella qualità di figli ed eredi legittimi di M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato AVALLONE NUNZIO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO e VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7415/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 19/10/07, depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda proposta da M.C., fatta valere in appello da suoi eredi, di riconoscimento della indennità di accompagnamento;

Letto il ricorso della parte soccombente, il controricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione appaiono condivisibili, giacchè tutte le affezioni risultanti dalla documentazione fornita sono state valutate dal CTU nominato in appello, anche per quanto riguarda quella sul deterioramento delle funzioni cognitive, e nell’elaborato peritale non si evidenziano nè incongruenze logiche, nè la contrarietà a sicuri criteri scientifici, di talchè le critiche mosse in ricorso costituiscono mero dissenso diagnostico e non già valida censura;

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato;

Ritenuto che non vi è da provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate nel 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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