LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5022-2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA e VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato SANTONI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 332/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 22.1.08, depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli condannava l’Inps a rifondere all’ I. le differenze di pensione acquisita come dirigente di impresa industriale, essendo stato in precedente iscritto presso il Fondo speciale Inps per gli elettrici;
affermava la sentenza impugnata la regola per cui i contributi versati presso quest’ultimo Fondo devono essere valutati secondo la scale di accrescimento e le aliquote vigenti presso il Fondo medesimo;
Letto il ricorso dell’Inps, il controricorso dell’assicurato e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 2223 del 01/02/2007) per cui “In tema di anzianità contributiva maturata presso l’INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI, alla stregua della disciplina che regola la materia – D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, L. n. 44 del 1973, art. 5, D.M. 7 luglio 1973 – sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (del citato D.P.R. n. 58, art. 1), l’uno rilevante per il calcolo della pensione, l’altro introdotto come limite in ogni caso all’importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI ai sensi del comma precedente, cioè secondo il regime generale dell’INPDAI, che non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello ius superveniens, nella specie l’introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale. Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale: il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all’INPDAI, nè sussiste lesione del principio dell’affidamento perchè la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza – nella specie il fondo elettrico – dipende da un’opzione espressa in epoca successiva all’introduzione della norma comportante il limite, infine, il carattere formale del rinvio, confermato dalla D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3 in attuazione della delega di cui alla L. n. 335 del 1995, conferita per l’armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, esclude la pretesa abrogazione implicita dell’altro limite D.P.R. n. 58 cit., ex art. 1 comma 2, ad opera del D.Lgs. n. 181 del 1997, suscettibile di nuove disarmonie tra assicurati INPDAI”.
Ritenuto che quindi il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro Giudice che si designa nella medesima Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010