Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.8293 del 07/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6796/2009 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ODDONE Annarosa;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” O.C. ha proposto ricorso avverso il decreto di trattenimento emesso dal Giudice di pace di Torino, in data 6 marzo 2009, non notificato ad alcuno.

Osserva:

il ricorso, siccome proposto da difensore che non risulta munito di procura speciale, e peraltro non notificato ad alcuno (Cass. n. 7242 del 2009; in linea generale, sull’obbligo di notificazione, n. 20509, n. 19048 e n. 19046 del 2007) è manifestamente inammissibile, a prescindere da ulteriori, concorrenti, ragioni di manifesta inammissibilità. Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di legge, stante la manifesta inammissibilità del medesimo”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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