LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6796/2009 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ODDONE Annarosa;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 06/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” O.C. ha proposto ricorso avverso il decreto di trattenimento emesso dal Giudice di pace di Torino, in data 6 marzo 2009, non notificato ad alcuno.
Osserva:
il ricorso, siccome proposto da difensore che non risulta munito di procura speciale, e peraltro non notificato ad alcuno (Cass. n. 7242 del 2009; in linea generale, sull’obbligo di notificazione, n. 20509, n. 19048 e n. 19046 del 2007) è manifestamente inammissibile, a prescindere da ulteriori, concorrenti, ragioni di manifesta inammissibilità. Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di legge, stante la manifesta inammissibilità del medesimo”.
2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010