Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8397 del 08/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale del Vignola n. 5, presso l’avv. Livia Ranuzzi, rappresentato e difeso dall’avv. Quercia Luigi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 82/09/07, depositata il 19 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. I.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 82/09/07, depositata il 19 giugno 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stato negato il diritto del contribuente, avvocato, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2002: il giudice a quo ha accertato che il contribuente ha svolto l’attività con impiego di capitali e di lavoro altrui, in particolare con apporto lavorativo continuativo, seppure part-time, di personale dipendente.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in quanto il giudice a quo avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato là dove ha accertato che il ricorrente si è avvalso di prestazioni di terzi, nonostante i che l’Agenzia appellante non avesse contestato l’accertamento negativo del primo giudice. Il motivo appare manifestamente infondato: a parte la considerazione, infatti, che la commissione provinciale aveva già accertato la presenza di n unico dipendente (segretaria) (circostanza, del resto, pacifica), l’Ufficio, nel ricorso in appello aveva fra l’altro dedotto, come risulta dalla lettura dell’atto, che nella fattispecie fosse configurabile un’attività autonomamente organizzata, sussistendo l’ausilio di collaboratori e dipendenti.

3. Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 sostenendo la mancanza di specificità dei motivi di appello dell’Ufficio, appare manifestamente infondato, poichè l’appello risulta pienamente rispondente ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. nn. 1224 del 2007, 346 del 2009).

4. Infine, il terzo motivo, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione, appare anch’esso manifestamente infondato, poichè il giudice a quo da ampiamente conto dell’iter logico della decisione (per l’esattezza della quale, peraltro, basta osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presenza di un solo dipendente è sufficiente a configurare il presupposto impositivo dell’IRAP).

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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