LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.F., RE.Fi., anche nella qualità di erede di R.A., R.C., R.V. I., domicilio eletto in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso l’Avv. Pietro Carlino, rappresentati e difesi dall’Avv. Rendina Filiberto, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
nei confronti di:
M.F.;
– intimata –
per l’impugnazione della ordinanza dal G.E. del Tribunale di Torre Annunziata in data 25 novembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti in epigrafe impugnano con ricorso per regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la loro istanza di sospensione del processo esecutivo per pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c..
L’intimata non ha proposto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
In primo luogo il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza di sospensione ed è principio già affermato quello secondo cui “Il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ha carattere ordinatorio e non decisorio, in quanto regola lo svolgimento dei processo, senza pronunziare sulle pretese dedotte in giudizio, ed è soltanto revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ancorchè adottato erroneamente sotto forma di sentenza, nè nei suoi confronti è possibile esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 6, in quanto tale possibilità è esperibile solo contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione (da ult. Cass. 12000/2005)’ (Sez. 50, Ordinanza n. 9540 del 23/04/2007) cui adde Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006 secondo cui è “impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., solo il provvedimento con cui la sospensione sia disposta”.
In secondo luogo i motivi di ricorso non sono corredati dal quesito di diritto ed è già stato ritenuto che “Il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione dei giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. La necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell’ordinanza di sospensione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4), sia perchè il regolamento può essere deciso a norma dell’art. 380-bis c.p.c., anche nel caso di cui all’art. 375 cod. proc. civ., n. 5 che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell’art. 366-bis cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15108 del 04/07/2007).
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010